|
|
La legalizzazione dei documenti
stranieri
La legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc.) provenienti
dai Paesi di origine è un problema che riguarda tutti i cittadini
immigrati che hanno la necessità di farli valere in Italia, basti
pensare, ad esempio, ai documenti necessari per potersi sposare in
Italia, il certificato di nascita e il nulla osta al matrimonio, essi
devono essere legalizzati in quanto non è possibile procedere alla
cosiddetta autocertificazione.
|
|
Va premesso, infatti, che
l’autocertificazione è riconosciuta in via generale dalla legge
italiana per semplificare l’attività amministrativa (legge 4
gennaio 1968 n. 15), come possibilità alternativa rispetto alla
richiesta e al rilascio del certificato vero e proprio da parte
degli uffici competenti, consentendo che una persona possa
autocertificare, dichiarandole sotto la propria responsabilità,
determinate circostanze riconosciute in atti pubblici. In
passato era tollerato che un determinato certificato straniero
fosse utilizzato in Italia avvalendosi di traduzioni fatte
direttamente nel territorio nazionale, ma l’art. 2, comma primo,
del regolamento di attuazione (d.p.r. 394/99) ha posto dei
limiti precisi, distinguendo nettamente ciò che può essere
autocertificato da ciò che va necessariamente documentato con
documenti originali stranieri da legalizzare. I cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968 n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del
testo unico o del presente regolamento che prevedono
l’esibizione o la produzione di specifici documenti.
In altre parole un cittadino straniero può – alle stesse
condizioni di un cittadino italiano – autocertificare
determinate circostanze, ma a condizione che siano già
ufficialmente note e acquisite presso un ufficio pubblico
italiano competente. Ad esempio, se un figlio di cittadini
stranieri nasce in Italia sarà sicuramente possibile
autocertificare la sua nascita, quindi ovviare alla richiesta
del certificato, perché ci sarà sicuramente una registrazione
del minore all’ufficio di stato civile in Italia. Diversamente,
se il bimbo nasce all’estero non è possibile autocertificare la
nascita in Italia perché non è ufficialmente nota a nessun
ufficio pubblico italiano.
In quest’ultimo caso dovrà applicarsi la disposizione del comma
2 dell’art. 2 dello stesso regolamento, secondo la quale gli
stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono documentati, salvo che le Convenzioni
internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata
dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver avvisato l’interessato che la
produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come
reato dalla legge italiana.
In altre parole, ciò che non è autocertificabile dovrà essere
certificato mediante documenti che devono essere legalizzati,
quindi non è possibile far valere direttamente in Italia un
certificato (anche se munito di traduzione asseverata da un
interprete iscritto all’apposito ruolo del tribunale) che non
sia stato preventivamente legalizzato presso il consolato
italiano del Paese di provenienza. |
La procedura della legalizzazione, in pratica, serve ad attribuire
validità secondo la legge italiana ad un certificato straniero: esso
deve quindi essere preventivamente tradotto da un interprete accreditato
dal consolato italiano e poi controllato dall’autorità consolare
italiana, allo scopo di verificare che il documento sia stato
formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine,
ovvero che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente di quel
paese.
Il procedimento è particolarmente complesso perché non ha solo allo
scopo di assicurare la conformità della traduzione e la verifica del
certificato, ma anche di verificare se è rilasciato nel rispetto delle
leggi locali e se il funzionario che lo firma è abilitato, dal momento
che in Italia nessuno potrebbe sapere e verificare realmente se un
determinato documento proveniente da un ufficio straniero sia
effettivamente valido. Spesso, poiché il consolato non conosce tutte le
firme dei vari funzionari, è necessario richiedere preventivamente la
convalida da parte di un'altra autorità del paese straniero (normalmente
si tratta del Ministero degli Esteri).
Una strada alternativa. Le rappresentanze consolari in Italia
I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare
la loro documentazione dalla Rappresentanza Italiana competente,
potranno presentare la loro domanda di riconoscimento direttamente alla
Segreteria dell’Università Italiana prescelta (termine di presentazione
5 novembre con possibilità di dilazione fino al 31 dicembre – di ogni
anno).
Viene anche ammessa una prassi alternativa, sempre più diffusa tra i
diversi paesi, per cui un certificato può essere rilasciato anche dal
consolato del paese straniero operante in Italia, che é, per definizione,
il terminale amministrativo di tutti gli uffici del paese di origine.
Anche se non è prevista da nessuna legge dello Stato, questa prassi è di
fatto riconosciuta come una valida procedura alternativa che potrebbe
sembrare molto più semplice e comoda, ma in realtà non è proprio così:
normalmente, infatti, anche le rappresentanze consolari in Italia non
rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma
richiedono dei certificati provenienti dal loro paese di origine (senza
traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare
stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e
direttamente tradotti in italiano. Ma a quel punto si deve comunque
procedere alla legalizzazione di quel certificato perché nessun ufficio
pubblico italiano è in grado di verificare direttamente se sia valido,
cosicché si deve richiedere preliminarmente la legalizzazione della
firma del funzionario consolare presso la prefettura competente per
territorio, che allo scopo la confronta con la firma appositamente
depositata nel suo ufficio.
Questa procedura alternativa non è meno macchinosa né più economica
della precedente, ma può essere valutata più o meno conveniente dai
diretti interessati anche a seconda della prassi dei singoli paesi.
(fonte
Ucrainasolidarietaculturainformazioni)
|