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Che cos’è l’apostille
Un'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica
che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono
disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante
l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio
nota come Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961,
sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena
in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso
quattro autorità diverse per far certificare un documento.
Ogni paese firmatario dela Convenzione dell'Aja ha designato un'autorità
all'interno del proprio territorio che possa apporre Apostille. Negli
Stati Uniti, p.es., è l'ufficio del segretario di stato. In pratica,
dovrà contattare un notaio per ottenere un'Apostille. Ci sono però dei
notai che potrebbero non conoscere bene la procedura - potrebbero quindi
proporre una forma sostitutiva che conoscono meglio. Se il documento non
riporta in caratteri maiuscoli il termine "APOSTILLE", non si tratta
della procedura giusta. Ricordi inoltre che non è obbligato a spiegare
al notaio il motivo per cui richiede un'Apostille - dovrà solo dire che
ne ha bisogno. Tenga infine presente che alcuni paesi non hanno firmato
questo trattato e quindi non offrono la possibilità di ottenere
l'Apostille.
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Un'Apostille può servire
quando viene richiesta la copia di un documento ufficiale
straniero. Per es. per matrimoni, adozioni, successioni
ereditarie, ma anche per semplici contratti internazionali.
L'Apostille è una certificazione ufficiale del fatto che il
documento è una copia conforme all'originale. Non certifica
tuttavia la correttezza del contenuto del documento originale
nello specifico:
Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista
solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa
all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da
molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla
legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari,
potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille
(in italiano postilla).
Che cos’è l’apostille
Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta
sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità
competenti del Paese interessato, da parte di una autorità
identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso
l’ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare
valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese
che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi
presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma
può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata
dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere
l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una
volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve
essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha
ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana
quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto
nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere
sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in
Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).
E’ necessario precisare che la Convenzione riguarda
specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti
pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa
previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o
un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi
quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da
un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti
notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione,
un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un
atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti
da un agente diplomatico o consolare e ai documenti
amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o
doganale.
Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può
superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e
annotazione della cosiddetta apostille direttamente da parte
delle autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima
e si tratta di documenti che normalmente riguardano i rapporti
di parentela, legami familiari, ovvero tutte quelle situazioni
che in buona sostanza interessano la quasi totalità degli
immigrati. Tralasciando i Paesi europei, che si avvalgono anche
di successive convenzioni interne all’Unione, elenchiamo di
seguito i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, e rinviamo
al testo allegato della stessa e agli atti di ratifica
effettuati dagli Stati parti, per l’individuazione delle
autorità competenti in ciascun Paese per l’apposizione
dell’apostille: |
Andorra, Antigua, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,
Botswana, Brunei, Bulgaria,
Cipro, Colombia, Croazia,
Domenica,
El Salvador, Estonia,
Federazione Russa, Fiji, Finlandia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada,
Honduras, Hong Kong,
Isole Marshall, Israele,
Kazakhistan,
Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco,
Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda,
Panama, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania,
Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa
Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa,
Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago,
Ucraina, Ungheria,
Venezuela
Si nota che molti dei Paesi elencati sono di principale interesse per
l’Italia sotto il profilo migratorio. Si auspica peraltro che molti
altri Paesi aderiscano alla Convenzione in oggetto perché potrebbe
evidentemente contribuire alla semplificazione della vita dei loro
cittadini.
Che cos’è l’apostilla
L’apostille
Vi è poi un'altra possibilità, cui è possibile ricorrere al fine di
evitare queste procedure di legalizzazione, che è indubbiamente più
economica sia in termini di tempo che di spesa, ovvero di far valere
direttamente il certificato straniero munito di una formula direttamente
apposta dalle autorità del paese d’origine, la cosiddetta apostille.
Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i
cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione
di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni è stata ratificata e
resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere
alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari,
potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille (in
italiano postilla).
Che cos’è l’ apostille - Si tratta di una specifica annotazione che deve
essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità
competenti del Paese interessato, da parte di una autorità nazionale
identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso (che in
sostanza si sostituisce all’autorità consolare straniera nella verifica
del documento).
L’ apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata, quindi
una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione
non ha bisogno di recarsi presso il consolato italiano e chiedere la
legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato,
indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa
(normalmente si tratta del Ministero degli esteri) per ottenere
l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Così
perfezionato, quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché
anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge
italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto
nella lingua di un diverso Paese (al punto che, nel caso il certificato
non sia redatto in forma plurilingue, dovrebbe essere sufficiente una
normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per farlo valere
di fronte alle autorità italiane).
La Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione
di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa
previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un
funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi
quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un
ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili,
le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data
certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre
invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o
consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una
operazione commerciale o doganale. Dunque, la gamma di documenti per i
quali si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e
annotazione della cosiddetta apostille direttamente da parte delle
autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima e si tratta di
documenti che normalmente riguardano i rapporti di parentela, legami
familiari, ovvero tutte quelle situazioni che in buona sostanza
interessano la quasi totalità degli immigrati.
Elenchiamo di seguito i Paesi che hanno ratificato la Convenzione:
Giappone; Jugoslavia; Svizzera; Turchia; Argentina; Armenia; Australia;
Belize; Brunei; Cipro; El Salvador; Federazione Russa; Israele; Lettonia;
Liberia; Lituania; Malati; Malta; Messico; Niue; Panama; Repubblica
Ceca; Romania; San Christopher e Nevis; San Marino; Seychelles; Stati
Uniti d’America; Sud Africa; Ungheria; Venezuela; Antigua e Barbuda;
Bahamas; Barbados; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Botswana; Croazia;
Figi; Lesotho; Macedonia; Mauritius; Slovenia; Swaziland; Suriname;
Tonga; Ucraina.
COS'E' UNA LEGALIZZAZIONE.
In ambito internazionale, quando si vuole traferire dei documenti da uno
stato ad un altro, la maggior parte di essi non sono accettati così come
sono, ma necessitano della cosiddetta "legalizzazione", ossia una sorta
di autenticazione incrociata da parte di organi pubblici dei due stati
interessati. La legalizzazione di un documento, chiamata "postilla" (in
francese: apostille), segue la convenzione internazionale de L'Aja (in
francese: La Haye) del 5 ottobre 1961. Inoltre la legalizzazione va
sempre associata ad una "traduzione ufficiale": la traduzione ufficiale
non va fatta da un traduttore qualsiasi, ma deve essere un traduttore
accreditato, "ufficiale"
Ecco come fare una legalizzazione:
•A- Legalizzazione di un documento Ucraino, tradotta in italiano, da
usare poi in Italia: è abbastanza laboriosa:
Si fa una fotocopia autenticata del documento ucraino, presso un notaio
pubblico;
Si legalizza la fotocopia autenticata (mostrando sempre l'originale
insieme alla copia) al Ministero degli Esteri Ucraino;
Si legalizza la fotocopia autenticata (mostrando sempre l'originale
insieme alla copia) al Ministero di Giustizia Ucraino;
Si fa la traduzione ufficiale, allegandola al documento, da un
traduttore ufficiale abilitato;
Si fa autenticare la firma del traduttore ufficiale da un notaio
pubblico;
Si legalizza la traduzione autenticata al Ministero degli Esteri Ucraino;
Si legalizza la traduzione autenticata al Ministero di Giustizia Ucraino;
Si porta tutto il "pacco" al Consolato Italiano di Kiev, il quale fa la
legalizzazione (autenticazione) del documento, e a quel punto il
documento si può usare in Italia, cioè può essere usato negli uffici
pubblici in Italia.
•B- Legalizzazione di un documento Italiano, tradotta in ucraino, da
usare poi in Ucraina:
Si fa una fotocopia autenticata del documento italiano, presso un notaio
o presso un qualsiasi ufficio comunale italiano (N.B.: la firma del
pubblico ufficiale deve essere depositata in Prefettura, sennò non vale
il documento; inoltre non funziona l'autocertificazione, perché il
documento non va in Italia);
Si legalizza in prefettura la firma del funzionario che ha autenticato
il documento con la "Apostille di la Haye";
Si fa, presso il Consolato Ucraino di Roma o di Milano, la traduzione
ufficiale;
Si legalizza, presso il Consolato Ucraino di Roma o di Milano, la
traduzione ufficiale, e a quel punto il documento si può usare in
Ucraina, cioè può essere usato negli uffici pubblici in Ucraina.
Conviene far da soli la traduzione legalizzata?
In Italia sì, perché, data la trasparenza e velocità dei nostri comuni e
delle prefetture, i primi passaggi sono molto veloci, praticamente quasi
gratis; invece i passaggi al Consolato Ucraino sono costosi (a me
chiesero circa 120 euro per documento nel 2001). In Ucraina no, secondo
me conviene affidarsi ad una agenzia di legalizzazione, ce ne sono
tantissime dovunque, il prezzo per i primi 7 passaggi è di circa 100
grivne per un documento di una pagina (vi evitano di andare 4 volte ai
ministeri e di perdere 15 giorni in giro per Kiev); l'8° passaggio è più
costoso, perché il consolato Italiano prende 30 dollari a documento, se
poi ci si rivolge ad un'agenzia che lo faccia a posto nostro bisogna
aggiungere circa altri 30-50 dollari (per via delle difficoltà per
entrare al Consolato, vedi prenotazione, numero verde ecc.). Se si è a
Kiev, si può andare al Consolato previa prenotazione e fare da soli;
altrimenti, il gioco non vale la candela. Quindi, per gli 8 passaggi,
dai 50 ai 100 dollari a documento.
NOTA SUI DOCUMENTI ACCETTATI DAI MINISTERI E DAL CONSOLATO
Delle volte, quando si fa un riconoscimento dei titoli di studio,
vengono richiesti, oltre ai diplomi, tutta una serie di certificati ("Dovidka"),
dichiarazioni, note caratteristiche (Carakteristika) ecc. Per evitare di
perder tempo, sappiate che i ministeri ucraini non legalizzano tutti i
documenti, ma solo quelli contenuti in una lista che loro hanno; per
esempio, non legalizzano la copia del libretto di lavoro (invece
legalizzano qualsiasi traduzione ufficiale, anche se di un documento non
legalizzato); legalizzano solo i "Dovidka" che hanno dichiarazioni "oggettive"
e non interpretabili (Esempio: se c'è scritto che il medico Irena ha
lavorato bene e con diligenza, allora non è oggettiva: se c'è scritto
che il medico Irena ha lavorato dal 11/11/1994 al 11/11/2001, allora è
oggettiva). Anche il Consolato Italiano non legalizza tutto, solo alcuni
documenti, per cui informatevi bene dalle agenzie a cui vi rivolgete:
delle volte ci sono cialtroni che pur di prendersi le 100 grivne non vi
spiegano bene, e soprattutto vi fanno perdere tempo senza farvi avere
ciò che chiedete, perché neanche loro sanno bene le regole. Se volete
informazioni sicure, chiedete sempre l'informazione dei notai pubblici
statali: quelli privati e soprattutto le agenzie di servizi (che mettono
la targa "Notarius" pure loro, senza essere notai...) non sono
affidabili sempre.
DICHIARAZIONE DI VALORE, QUESTA SCONOSCIUTA
Per riconoscere il proprio titolo di studio, per iscriversi
all'Università in Italia, per avere l'autorizzazione ad esercitare la
professione medica, viene quasi sempre richiesta, per i diplomi di
maturità (ATESTAT), di laurea e di specializzazione, oltre alla
traduzione legalizzata, un 9° passaggio: la Dichiarazione di Valore, che
si fa al Consolato Italiano di Kiev. Ve ne sono di due tipi:
•A- Dichiarazione di Valore per motivi di studio:
quando si richiede l'equipollenza del titolo all'università o per
iscriversi semplicemente all'università, insomma, per studiare in
Italia: si fa dopo gli 8 passaggi scritti sopra, è un foglio che il
Consolato allega al titolo di studio tradotto e legalizzato, in cui c'è
scritto come si chiama il titolo, che è stato effettivamente conseguito,
in quanti anni di studio si raggiunge, in che metro è espresso il voto
finale, a cosa corrisponde in 110-mi, ecc. (8 passaggi non bastavano!!!).
Tempo di rilascio da parte del consolato: minimo uno-due mesi (la
legalizzazione a paragone è una passeggiata).
•B- Dichiarazione di Valore per motivi di lavoro:
quando si richiede al Ministero della Salute italiano l'autorizzazione a
continuare la professione medica in Italia (vale anche per i
fisioterapisti, gli infermieri, i dentisti, ecc.), insomma per lavorare
in Italia senza passare per l'università: come sopra, si fa dopo gli 8
passaggi, c'è scritto, oltre alle cose di cui sopra, che il titolo
abilita alla professione medica, che è condizione necessaria e
sufficiente, ecc. E' molto lungo farlo, perché il Consolato per
accertarsi della verità, non contento degli 8 passaggi, scrive una
lettera ufficiale (per posta ordinaria... sob!!!) al ministero della
sanità ucraino, e il ministero, con calma e senza fretta, risponde al
consolato, dopo aver verificato le informazioni. Tempo di rilascio da
parte del consolato: minimo sei mesi, ho sentito di casi di un anno e
mezzo (il punto A a paragone è una barzelletta).
La lentezza della procedura B fa sì che io consigli l'autorizzazione
come procedimento per poter lavorare in Italia solo ai più forti e
pazienti; se il medico ucraino non ha paura di rifare i 5-6 esami finali
della laurea, tempo medio impiegato a Roma dai medici stranieri un anno
e mezzo, conviene come tempo fare l'equipollenza; inoltre invece di una
semplice autorizzazione si ha proprio la laurea italiana.
Si intravvedono però all'orizzonte dei cambiamenti che snellirebbero non
poco l'iter che finora veniva seguito e che è stato appena
dettagliatamente riportato.
Giunge infatti una buona notizia:
dal 22/12/2003 anche i documenti prodotti in Ucraina, se recanti il
timbro "Apostille", avranno valore legale in tutti gli altri Stati
membri della Convenzione dell'Aia e quindi anche in Italia; e viceversa,
hurrà !!
L'Ucraina ne ha infatti fatto richiesta il giorno 02/04/2003, la domanda
è stata recepita in data 23/04/2003 e, siccome nei sei mesi successivi
cioè fino al 23/10/2003 nessun altro Stato membro si è opposto a tale
richiesta, automaticamente, trascorsi 60 giorni anche l'Ucraina potrà
siglare i suoi documenti con il sospirato timbrone quadrato.
Rimane il dubbio sui tempi necessari affinchè tutte le autorità preposte
siano in possesso del timbro, di quanto costerà l'applicazione del
timbro da parte dell'istituzione pubblica e della speculazione su questo
nuovo iter da parte delle agenzie private.
La fonte della suddetta notizia è:
http://www.hcch.net
Lo snellimento cui tale provvedimento porterebbe consiste nella
possibilità di unificare i passaggi 2 e 3 e i passaggi 6 e 7 di cui al
vecchio iter: invece del doppio giro esteri-giustizia, se ne avrà uno
solo, cioè un unico timbro anziché due. Ma la traduzione legalizzata
servirà sempre, e la legalizzazione al consolato pure. Per non parlare
della dichiarazione di valore. A conti fatti, si risparmiano un paio di
passaggi: invece del doppio passaggio, se ne farà uno solo.
Per completezza riportiamo il testo:
"In accordance with Article 6 of the Convention and the Decree of the
Government of Ukraine No 61 dated 18 January 2003, an apostille may be
granted by the Ministry of Justice of Ukraine on documents issued by
judicial authorities and courts, including documents certified by
Ukraine's notaries; the Ministry of Education and Science of Ukraine on
official documents issued by the bodies for education, state authorities,
establishments and organisations, related to education and science; and
the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on all other documents."
Quindi:
Ministero di giustizia: competente su documenti rilasciati dalle
autorità giudicanti, dalle corti, dai documenti certificati dai Notai;
Ministero dell'educazione: documenti rilasciati dalle organizzazioni per
l'educazione, autorità statali, relativi all'educazione e scienza;
Ministero degli esteri, per tutti gli altri casi.
Si tratta perciò di un'altra piccola semplificazione, un altro piccolo
passo dell'Ucraina verso il futuro
(fonte Ucrainasolidarietaculturainformazioni)
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